Il presente lavoro si concentra sull’istituto dell’autorimessione di una questione di costituzionalità, analizzandolo alla luce di quanto sancito dalla legge n. 87/1953. Nonostante quest’ultima non contempli espressamente tale eventualità, la Corte costituzionale si è da tempo riconosciuta il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi a sé, invocando ora l’articolo 1 della legge cost. 1/1948, ora l’articolo 23 della legge n. 87/1953. Questo riferimento, in particolare, lascia intendere come la Corte sollevi questione di costituzionalità, su una norma diversa da quella impugnata, soltanto quando essa appaia pregiudiziale alla risoluzione di un conflitto, o al sindacato della questione principale di costituzionalità, preservando, in tal modo, la potenziale capacità della propria decisione di incidere sul caso concreto. Tuttavia, l’analisi della giurisprudenza costituzionale pone dinanzi a un utilizzo talvolta disinvolto del requisito della pregiudizialità, nonché dinanzi a una “scoloritura” della rilevanza della questione; ciò sembra favorire l’assimilazione dell’autorimessione, più che a una peculiare modalità di accesso al giudizio in via incidentale, a una possibile tecnica decisoria del Giudice delle leggi di cui appare difficile prevedere, e, pertanto, supportare, l’esperimento.
Versatilità, e “insidie”, della legge n. 87/1953 per la “Corte giudice a quo”
Cristina Luzzi
2023-01-01
Abstract
Il presente lavoro si concentra sull’istituto dell’autorimessione di una questione di costituzionalità, analizzandolo alla luce di quanto sancito dalla legge n. 87/1953. Nonostante quest’ultima non contempli espressamente tale eventualità, la Corte costituzionale si è da tempo riconosciuta il potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi a sé, invocando ora l’articolo 1 della legge cost. 1/1948, ora l’articolo 23 della legge n. 87/1953. Questo riferimento, in particolare, lascia intendere come la Corte sollevi questione di costituzionalità, su una norma diversa da quella impugnata, soltanto quando essa appaia pregiudiziale alla risoluzione di un conflitto, o al sindacato della questione principale di costituzionalità, preservando, in tal modo, la potenziale capacità della propria decisione di incidere sul caso concreto. Tuttavia, l’analisi della giurisprudenza costituzionale pone dinanzi a un utilizzo talvolta disinvolto del requisito della pregiudizialità, nonché dinanzi a una “scoloritura” della rilevanza della questione; ciò sembra favorire l’assimilazione dell’autorimessione, più che a una peculiare modalità di accesso al giudizio in via incidentale, a una possibile tecnica decisoria del Giudice delle leggi di cui appare difficile prevedere, e, pertanto, supportare, l’esperimento.File | Dimensione | Formato | |
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