Nella sentenza n. 72 del 2022 della Corte costituzionale, resa in un giudizio in via incidentale dall’art. 76 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), la Corte costituzionale affronta la questione della legittimità costituzionale delle distinzioni fra i diversi enti del Terzo settore e fra gli enti del Terzo settore e gli altri enti, privi della qualifica. La Corte almeno apparentemente perviene a chiarire alcuni aspetti decisivi nel rapporto fra diritto interno e diritto europeo, arrivando a forgiare (quasi) dei controlimiti rispetto al primato del diritto europeo relativi alle c.d. libertà sociali nell’ordinamento costituzionale.
L’organizzazione delle libertà sociali e la sua peculiare natura di controlimite.
Luca Gori
2022-01-01
Abstract
Nella sentenza n. 72 del 2022 della Corte costituzionale, resa in un giudizio in via incidentale dall’art. 76 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), la Corte costituzionale affronta la questione della legittimità costituzionale delle distinzioni fra i diversi enti del Terzo settore e fra gli enti del Terzo settore e gli altri enti, privi della qualifica. La Corte almeno apparentemente perviene a chiarire alcuni aspetti decisivi nel rapporto fra diritto interno e diritto europeo, arrivando a forgiare (quasi) dei controlimiti rispetto al primato del diritto europeo relativi alle c.d. libertà sociali nell’ordinamento costituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.