La sentenza n. 52 del 2021 della Corte costituzionale, resa in un giudizio in via principale su diverse disposizioni di una legge regionale della Regione Sardegna (L.R. n. 48 del 2018), costituisce l’occasione per misurare la tenuta dei principi giurisprudenziali già elaborati in precedenza a proposito delle norme promozionali del Terzo settore e degli enti senza fine di lucro più in generale. La Corte, quindi, indica quali possano essere i “requisiti” costituzionalmente meritevoli che un ente deve possedere al fine di essere destinatario di norme promozionali e quali, invece, non possano essere considerati tali. Di interesse è un passaggio della pronuncia nel quale la Corte chiarisce il senso del sindacato di legittimità costituzionale di norme in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, u.c. Cost.).
Un nuovo contributo giurisprudenziale sulla portata del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, u.c. Cost.
Luca Gori
2021-01-01
Abstract
La sentenza n. 52 del 2021 della Corte costituzionale, resa in un giudizio in via principale su diverse disposizioni di una legge regionale della Regione Sardegna (L.R. n. 48 del 2018), costituisce l’occasione per misurare la tenuta dei principi giurisprudenziali già elaborati in precedenza a proposito delle norme promozionali del Terzo settore e degli enti senza fine di lucro più in generale. La Corte, quindi, indica quali possano essere i “requisiti” costituzionalmente meritevoli che un ente deve possedere al fine di essere destinatario di norme promozionali e quali, invece, non possano essere considerati tali. Di interesse è un passaggio della pronuncia nel quale la Corte chiarisce il senso del sindacato di legittimità costituzionale di norme in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, u.c. Cost.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.