La Cassazione conferma la tesi secondo cui il contagio da HIV dovuto all’esecuzione di una trasfusione non testata per l’epatite B e` imputabile al medico nonché, ex art. 1228, alla struttura sanitaria anche se al momento della prestazione non era rilevabile la presenza nel sangue del virus trasmesso. I giudici di legittimità consolidano, inoltre, l’orientamento favorevole alla risarcibilità del danno derivante dalla violazione del consenso informato, qualora risulti che in presenza di adeguate indicazioni il paziente si sarebbe sottratto al trattamento.
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria: danno da emotrasfusioni e violazione del diritto all'autodeterminazione terapeutica
Aiello, Giuseppe Francesco
2010-01-01
Abstract
La Cassazione conferma la tesi secondo cui il contagio da HIV dovuto all’esecuzione di una trasfusione non testata per l’epatite B e` imputabile al medico nonché, ex art. 1228, alla struttura sanitaria anche se al momento della prestazione non era rilevabile la presenza nel sangue del virus trasmesso. I giudici di legittimità consolidano, inoltre, l’orientamento favorevole alla risarcibilità del danno derivante dalla violazione del consenso informato, qualora risulti che in presenza di adeguate indicazioni il paziente si sarebbe sottratto al trattamento.File in questo prodotto:
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