La Cassazione ribadisce il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite, in base al quale il danno professionale, biologico o esistenziale derivante dal demansionamento deve essere allegato e provato dal lavoratore, non essendo conseguenza immancabile dell’inadempimento datoriale. I giudici di legittimità confermano la sentenza di merito, che aveva ritenuto provata la sussistenza del danno sulla base di presunzioni fondate su indici quali la durata e l’entità della dequalificazione.
Il danno non patrimoniale da demansionamento: regole di risarcibilità e onere della prova
Aiello, Giuseppe Francesco
2010-01-01
Abstract
La Cassazione ribadisce il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite, in base al quale il danno professionale, biologico o esistenziale derivante dal demansionamento deve essere allegato e provato dal lavoratore, non essendo conseguenza immancabile dell’inadempimento datoriale. I giudici di legittimità confermano la sentenza di merito, che aveva ritenuto provata la sussistenza del danno sulla base di presunzioni fondate su indici quali la durata e l’entità della dequalificazione.File in questo prodotto:
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