La S.C. nella pronuncia in commento nega la natura astratta del contratto autonomo di garanzia, individuandone la causa specifica "nella copertura del rischio connesso all'oggettivo inadempimento del rapporto di riferimento". Pertanto, la S.C. fa proprio il ragionamento del giudice di merito che, pur avendo qualificato le polizze a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, come contratti autonomi di garanzia, ha ritenuto che il pagamento debba comunque essere rifiutato ogni qual volta il presupposto causale della garanzia venga meno, ad esempio per "avvenuto adempimento o altre ragioni". Secondo tale ricostruzione, continua l'A., non solo al causa del contratto necessita una valutazione in concreto che superi i limiti posti dalla mera riconduzione al tipo, ma comporta un'attenzione al rapporto di base. Quest'ultimo non si circoscrive al momento genetico della garanzia, ben potendo, attraverso il requisito di cui all'art. 1325, n. 2, c.c., rilevare qualsiasi vicenda modificativa o estintiva del debito principale. La pronuncia in commento, conclude l'A., pur risolvendo l'annosa questione della natura causale del contratto autonomo di garanzia, pone tuttavia il problema dell'individuazione dei limiti in cui quanto attiene al rapporto di base possa ripercuotersi sul rapporto garantito.

Estinzione del contatto bancario e rilevanza della buona fede obiettiva

BERTOLINI, Andrea
2007-01-01

Abstract

La S.C. nella pronuncia in commento nega la natura astratta del contratto autonomo di garanzia, individuandone la causa specifica "nella copertura del rischio connesso all'oggettivo inadempimento del rapporto di riferimento". Pertanto, la S.C. fa proprio il ragionamento del giudice di merito che, pur avendo qualificato le polizze a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, come contratti autonomi di garanzia, ha ritenuto che il pagamento debba comunque essere rifiutato ogni qual volta il presupposto causale della garanzia venga meno, ad esempio per "avvenuto adempimento o altre ragioni". Secondo tale ricostruzione, continua l'A., non solo al causa del contratto necessita una valutazione in concreto che superi i limiti posti dalla mera riconduzione al tipo, ma comporta un'attenzione al rapporto di base. Quest'ultimo non si circoscrive al momento genetico della garanzia, ben potendo, attraverso il requisito di cui all'art. 1325, n. 2, c.c., rilevare qualsiasi vicenda modificativa o estintiva del debito principale. La pronuncia in commento, conclude l'A., pur risolvendo l'annosa questione della natura causale del contratto autonomo di garanzia, pone tuttavia il problema dell'individuazione dei limiti in cui quanto attiene al rapporto di base possa ripercuotersi sul rapporto garantito.
2007
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